Obbligo di corrispondere con il collega e (inevaso) impegno della controparte di avvisarlo personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, di non prendere accordi con la controparte né comunque a partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito; tale obbligo sussiste anche in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 settembre 2012, n. 129