La disciplina dei rapporti con la controparte assistita da collega - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107