L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 61
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 aprile 2013, n. 61