Abolizione delle tariffe - onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 Disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 24 ot
“L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”. Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 24 ottobre 2012
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 24 ottobre 2012
Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.
L’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) non implica il venir meno dell’onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 Disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite.
Eccettuata l’ipotesi nella quale il difensore sia costituito come antistatario, la nota spese viene prodotta nell’interesse della parte assistita, titolare del diritto alla rifusione nei confronti del soccombente.
In tale prospettiva, ritiene la Commissione che sia opportuno che il difensore faccia riferimento alla convenzione sugli onorari stipulata con il cliente, e che la alleghi alla nota spese onde fornire un ragionevole principio di prova in ordine all’ammontare della domanda di condanna, in vista alla liquidazione del compenso da parte del giudice. Ciò, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 96, comma 3, c.p.c.