Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 maggio 2004, n. 137
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 maggio 2004, n. 137