Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 aprile 2004, n. 84
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 aprile 2004, n. 84