Società tra avvocati: la legge garantisce l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale - sentenza n. 109 del 25 giugno 2022
La nuova disciplina della “S.T.A. – SOCIETÀ TRA AVVOCATI” (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali….. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022
La nuova disciplina della “S.T.A. – SOCIETÀ TRA AVVOCATI” (art. 4 bis L. 247/2012), pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci “non professionisti”, o “di capitale”, in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell’organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Greco), sentenza n. 109 del 25 giugno 2022