Esecuzione presso il difensore della società incorporata – Cass. n. 13685/2023
Società - fusione – effetti - procedimento civile - notificazione - al procuratore - Fusione tra società - Vicenda estintivo-successoria - Conseguenze - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza termine breve - Esecuzione presso il difensore della società incorporata - Inefficacia - Precedente interpretazione giurisprudenziale su efficacia modificativo-evolutivo della fusione - Conseguenze - Applicazione del c.d. "prospective overruling" - Sussistenza - Fattispecie.
La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo- successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sì che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023 (Rv. 667905 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Civ_art_2504_2