La cancellazione dall’albo dell’incolpato comporta l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame…. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022
La cancellazione dall’albo dell’incolpato comporta l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato (Nel caso di specie, sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022