È lasciato alla libertà del consiglio dell’ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga…. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022
È lasciato alla libertà del consiglio dell’ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga idonei, delegando o meno le indagini preliminari ad un consigliere, essendo essenziale che l’interessato sia convocato e che sia sentito per chiarimenti sulle circostanze che ad esso vengono addebitate e che possa svolgere pienamente e sin dall’inizio la propria difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022