Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non scrimina l’illecito - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 ncdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181