Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181