Nell’ampia accezione di “giudizio”, in cui è vietato produrre o riferire la corrispondenza riservata, rientra anche il concordato preventivo - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
La corrispondenza riservata non può essere prodotta né riferita in “giudizio”, il quale ultimo deve essere considerato nella sua accezione più ampia, nella quale rientra il procedimento di concordato preventivo, che peraltro non ha natura meramente negoziale e privatistica, bensì pubblicistica sin dalle fasi anteriori all’omologazione (Nel caso di specie, il professionista aveva prodotto la bozza di una transazione ricevuta dalla controparte).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181