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Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato

Violazione dell'art. 53 del codice deontologico forense - Sussistenza - Sottoscrizione dell'atto da parte di altro difensore - Irrilevanza.


E responsabile dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 53 del codice deontologico forense l'avvocato che sottoscriva un atto - nella specie, di opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale, ex art. 410 cod. proc. pen. - contenente espressioni offensive nei confronti del P.M., irrilevante essendo la circostanza che l'atto sia stato sottoscritto anche da altro difensore, giacché la sottoscrizione di un atto processuale è sufficiente ad individuarne la paternità e la provenienza.


Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013