Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
Benche´ l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita' e lealta', i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita' della professione, giacché la liberta' che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo' mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 47