Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112