Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 138
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato. Costituisce pertanto violazione dell’art. 53 cdf il comportamento dell’avvocato che si dimostri irriguardoso, irrispettoso ed aggressivo nei confronti del Giudice, pronunciando anche frasi di contenuto minaccioso e alterando il normale svolgimento dell’udienza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 138
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