espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, il professionista veniva convocato presso il proprio COA per un tentativo di conciliazione con un Collega, del quale ultimo in quella sede dichiarava: “non sa cosa sia la deontologia – sta indegnamente nel Palazzo di Giustizia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 107