Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 81
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, alla richiesta di chiarimenti da parte del Collega, il professionista rispondeva scurrilmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 aprile 2016, n. 81