Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti la controparte sul proprio cellulare e usi nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose. (L’art. 27 c.d., infatti, prevede un’eccezione alla regola del divieto di prendere contatti diretti con la controparte nel caso in cui si debba “richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora, o evitare prescrizioni o decadenze” e riguarda solo contatti epistolari; non rientra, pertanto, nella previsione normativa la telefonata nella quale l’avvocato minacciava la controparte di “mandarla in galera per malversazione e falso in bilancio”. Nella specie e’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 59