Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Dovere di difesa – Abbandono di difesa – Espressioni offensive verso assistente giudiziario – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2002, n. 110
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che abbandoni la difesa non presentandosi in udienza e usi espressioni offensive nei confronti di un assistente giudiziario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 12 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2002, n. 110