Impugnazioni - soggetti del diritto di impugnazione - pubblico ministero - Giudizio abbreviato - Sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - Impugnazione del pubblico ministero - Limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
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