Finanze e tributi - Circostanza dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. - Applicabilità ai reati tributari - Esclusione - Ragioni.
In tema di reati tributari, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni.
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