processo civile telematico - aggiornate le regole tecniche - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 28 dicembre 2015
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 28 dicembre 2015 Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (15A09812) (GU n.4 del 7-1-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
dei sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o.
n. 50);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile convertito»
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante, «Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
«Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010 n. 24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011,
n. 44 e successive modifiche;
Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia
contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del
decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;
Rilevata la necessita' di integrare le specifiche tecniche di cui
al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto
dal comma 3 dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179;
Acquisiti i pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante
per la protezione dei dati personali;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti:
«cc) impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione di una opportuna funzione di hash.
dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti.».
2. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma:
«11. La busta telematica e' conservata nel sistema documentale di cui all'art. 11 comma 2.».
3. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 19-ter (Modalita' dell'attestazione di conformita' apposta su un documento informatico separato). - 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita' di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione e' inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita' nonche' il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione e' sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica e' destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione e' inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonche' del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica e' destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e' destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma e' inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformita' e' inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformita' e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione e' sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
L'impronta del documento puo' essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformita' e' inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilita' del suo contenuto.
6. L'attestazione di conformita' di cui ai commi precedenti puo' anche riferirsi a piu' documenti informatici.».
Art. 2
Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
Roma, 28 dicembre 2015