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albo amministratori giudiziari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 gennaio 2016 Modalita' di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori. (GU n.34 del 11-2-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi informativi automatizzati

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'art. 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro
dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19
marzo 2015, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante
disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori
giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e
modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da
parte del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato
dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 - Supplemento ordinario
n. 8, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209
e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;
Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, recante
«Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante
regolamento concernente le specifiche tecniche per l'adozione, nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che
all'art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui
al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata;
Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha
espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui
all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011;
c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n.
160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli
amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio
2010, n. 14, e modalita' di sospensione cancellazione dall'Albo degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da
parte del Ministero della giustizia;
d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
24, e successive modificazioni;
e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione
generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011,
come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede
delle stringenti regole di visibilita' delle informazioni in funzione
del ruolo che l'utente svolge nell'ambito dello specifico
procedimento e, a tale scopo, e' richiesta l'identificazione c.d.
«forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o
latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio;
g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda
d'iscrizione all'Albo;
h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all'Albo
degli amministratori giudiziari;
i) per «Responsabile dell'Albo»: il direttore generale della
giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale;
j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale»
infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica
centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di
lavoro del Ministero della giustizia, garantendo cosi' elevati
livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento
agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.

Art. 2 Modalita' di tenuta e accesso all'albo

1) L'Albo e' tenuto con modalita' informatica, ai sensi dell'art 3,
comma 1, del regolamento n. 160/2013, in conformita' a quanto
previsto dal CAD e dal presente decreto.
2) L'aggiornamento delle informazioni e' curata dal Responsabile
dell'Albo secondo il disposto dell'art. 2, comma 5, del regolamento
n. 160/2013. L'aggiornamento avviene nei termini previsti all'art. 5,
comma 2, regolamento n. 160/2013.
3) L'Albo e' distinto in una «parte pubblica» e una «parte
riservata».
4) La «parte pubblica» dell'Albo, di cui all'art. 3 del regolamento
n. 160/2013, e' consultabile sul sito istituzionale www.giustizia.it
alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed e' composta da
pagine web ad accesso libero. Le informazioni (dati identificativi
dell'Amministratore - escluso il codice fiscale in quanto visibile
solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata - e indirizzo
di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati di tipo
aperto secondo le modalita' di cui all'art. 52 del CAD.
5) La «parte riservata» dell'Albo, di cui all'art 3 comma 4 del
regolamento n. 160/2013, e' tenuta presso i Sistemi informatici del
Ministero della giustizia con modalita' idonee a garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati, in conformita' a quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
6) L'accesso alla «parte riservata» dell'Albo, da parte degli
Amministratori, avviene, limitatamente ai soli dati che lo
riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione
informatica con le modalita' di cui all'art. 6 delle specifiche
tecniche.
7) Alla «parte riservata» dell'Albo e' consentito l'accesso ai
magistrati, ai dirigenti delle cancellerie che si occupano degli
affari penali e delle segreterie delle Procure della Repubblica,
nonche' al direttore dell'Agenzia o ad un soggetto da quest'ultimo
delegato. L'accesso avviene attraverso la rete del Ministero della
giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
8) Per l'accesso alla «parte riservata» dell'Albo sono resi
disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti informatici,
anche in cooperazione applicativa, che consentono la ricerca di
informazioni e dati relativi alla sola attivita' professionale
presenti nel fascicolo informatico dell'Amministratore.

Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda d'iscrizione

1) Il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione
all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST, potra' accedere
alla sua «area riservata».
2) Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potra'
compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente
informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno
associati alla domanda tramite bar-code.
3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente con le
modalita' di cui ai precedenti commi, dovra' essere scaricata
dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema
informatico per la sua trattazione in modalita' on line.
4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in
formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES
5) Il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, ricevera'
una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile
del procedimento.

Art. 4 Procedimento per l'iscrizione

1. Al momento dell'invio della domanda telematica e dei suoi
allegati si crea un fascicolo informatico che raccogliera' i
documenti e le copie informatiche dei documenti trasmessi dal
Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'Albo. Il fascicolo
informatico e' tenuto secondo le disposizioni del regole tecniche e
delle specifiche tecniche.
2. Il richiedente, attraverso l'«area riservata», potra' procedere
all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante
la fase istruttoria.
3. La difformita' tra i dati inseriti sul sito e quelli trasmessi
tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
4. A seguito del completamento della fase istruttoria, il sistema
generera' una PEC con cui viene informato il richiedente dell'esito
del procedimento.

Art. 5 Modo di pagamento del contributo

1) Il pagamento del contributo di cui all'art. 7 lettera a) e c)
del Regolamento e' effettuato secondo le norme di cui all'art. 30 del
decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26, 27 e 28 delle
specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il codice tributo
3531.
2) Il pagamento del contributo secondo le modalita' indicate nella
lettera a) art. 7 del Regolamento e' effettuato tramite pagamento su
conto corrente postale n. 001020172639 intestato alla Tesoreria di
Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN: IT62 B076
0114 5000 0102 0172 639.
3) Il pagamento del contributo secondo le modalita' indicate nella
lettera b) art. 7 del Regolamento e' effettuato tramite versamento
bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con coordinate
bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
4) La ricevuta del versamento che comprova l'avvenuto pagamento del
contributo per l'iscrizione, nelle forme previste dall'art 7 lettere
a), b) e c), e' inserita come allegato alla domanda di cui all'art.
3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo annuale
versato con nelle forme previste dall'art. 7 lettere a), b) e c) e'
inviata dall'Amministratore accedendo all'area riservata.
5) Per pagamento effettuato con le modalita' di cui al comma 1 del
presente articolo la ricevuta potra' essere acquisita dall'Albo, in
maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.

Art. 6 Modalita' per le comunicazioni all'Albo

1) Le comunicazioni al Responsabile dell'Albo da parte
dell'Amministratore, di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del regolamento
n. 160/2013, sono effettuate attraverso una sezione dedicata
dell'area riservata.
2) Le comunicazioni al Responsabile dell'Albo, da parte
dall'Autorita' giudiziaria e dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, di cui all'art. 9 del regolamento n.
160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia web dell'Albo o
tramite cooperazione applicativa tra sistemi.

Art. 7 Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso

1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono registrate
in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
b. il riferimento al documento prelevato o consultato (codice
identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
c. la data e l'ora dell'accesso.
2. I suddetti file di log sono sottoposti a procedura di
conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalita' tali da
certificarne la non ripudiabilita' e non modificabilita', presso la
Sala server nazionale della giustizia dove e' installata
l'applicazione.
3. I file di log sono resi disponibili a chi potra' accedervi nelle
forme di legge, previa approvazione da parte del Responsabile
dell'Albo.
Roma, 26 gennaio 2016

Il direttore generale: Licardo

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