15 avviso di vendita senza e con incanto
15 avviso di vendita senza e con incanto
TRIBUNALE DI <-->
SEZ. ESEC. IMM. – G.E. DOTT.<-->
PROCEDURA ESECUTIVA N. <--> RGE PROMOSSA DA <-->
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
LOTTO UNICO
Piena proprietà di compendio immobiliare sito in <--> (<-->), località <--> Via <--> comprendente:
-Appartamento di mq <--> sito al piano terreno, composto di soggiorno, due camere e servizi, con annessa corte esclusiva, censito al Catasto urbano del Comune di <--> al foglio <-->, particella <-->, sub <--> cat <--> classe rendita catastale Euro <-->.
- N. 1 box di mq <-->, censito al Catasto urbano del Comune di <--> al foglio <--> particella <--> sub <--> cat <-->, classe 2, rendita catastale Euro <-->.
Occupati da terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura, scadenza<-->
L’Avv. <-->, con studio in <--> Via <-->, Delegato dal Tribunale di <-->
AVVISA CHE
presso il suo studio, sito in <-->, Via <-->, il giorno <-->, ore <-->, avrà luogo la
VENDITA SENZA INCANTO
al prezzo base d’asta:
LOTTO unico di Euro <--> (<--> virgola zero zero)
In caso di gara ex art. 573 cpc il rilancio minimo previsto è del 5% del prezzo offerto, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo (ovvero di euro <-->).
RENDE NOTO CHE
- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano ( anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso,e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendo di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
-L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellati a cura e spese della procedura;
- Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;
- L’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all’ordinanza di delega ed all’avviso di vendita, sui siti internet www.tribunale. <-->. com e www. <-->.it.
DETERMINA
le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di vendita.
A - Disciplina della vendita SENZA incanto
1)le domande di partecipazione dovranno essere presentate in bollo in busta chiusa presso lo studio delin <-->, Via <--> entro le ore <--> del giorno precedente la data di vendita.
Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente) e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;
2) l’offerta deve contenere:
a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
b. i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l’offerta è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, al prezzo minimo indicato nel presente avviso;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni dalla data di aggiudicazione;
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
4) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato a <--> di importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ove l’offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
5) salvo quanto previsto dall’art.571 c.p.c., l’offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
6) le buste saranno aperte presso lo studio del Delegato, alla presenza dei soli offerenti, il giorno dellaalle ore <-->; qualora per l’acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore all’aumento minimo indicato nel presente avviso; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Notaio delegato può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto. Qualora le due maggiori offerte siano per lo stesso prezzo, ove gli offerenti non aderiscano alla gara proponendo almeno un rialzo, sarà senz’altro ordinato l’incanto;
7) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art.573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta dall’aggiudicatario;
8)nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
Nel caso che l’esperimento di vendita senza incanto sopra descritto non si risolva con l’aggiudicazione del bene si procederà, per il medesimo bene, alla vendita con incanto secondo le disposizioni del codice di rito (art. 569, co. 3, art. 574, co. 3, c.p.c.) come di seguito riportato:
VENDITA CON INCANTO
Il giorno <--> ore <-->, avrà luogo presso il suo studio, sito in <-->, Via <-->, il giorno <-->, ore <-->, avrà luogo la
la vendita con incanto con base d’asta:
LOTTO unico Euro <--> (<--> virgola zero zero)
Rilancio minimo previsto è del 5% del prezzo offerto, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo (ovvero di euro <-->)
B - Disciplina della vendita CON incanto
1) ogni partecipante, per poter essere ammesso all'incanto, dovrà depositare presso lo studiola domanda di partecipazione entro le ore <--> del giorno precedente a quello fissato per l'incanto;
2) la domanda di partecipazione deve contenere:
a.il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
b.i dati identificativi del bene e del lotto per il quale la domanda diè proposta;
c.l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
3)alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato a <--> di importo pari al 10 per cento del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione;
4)se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
5)l’immobile verrà provvisoriamente aggiudicato a chi avrà fatto l’offerta più alta purché sia almeno pari al prezzo base d’asta più l’importo di un singolo rilancio. L’aggiudicazione diviene definitiva decorsi dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria e sempre che entro tale termine non sia stata presentata una valida offerta in aumento di quinto;
6)in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro 60 giorni dall’aggiudicazione (settanta dall’incanto) l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione.
C – Disciplina della vendita a seguito di proposizione di offerta in aumento di quinto
1)le offerte in aumento di quinto devono essere presentate in busta chiusa presso lo studio delentro le ore <-->,00 del decimo giorno successivo alla data dell’incanto. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l’offerta. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;
2)l’offerta deve contenere:
- a.il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b.i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
- c.l’indicazione del prezzo offerto che dovrà essere superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione;
- d.il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
- e.l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- 3)all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno BANCARIO circolare non trasferibilea <--> per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all’incanto (e quindi di importo pari al 20 per cento del prezzo base d’asta fissato nella presente ordinanza), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto;
- 4)scaduto il termine per proporre offerte in aumento di quintoDelegato procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle offerte, predisporrà un avviso di vendita indicendo la gara, della quale si darà pubblico avviso a norma dell’art. 570 c.p.c. e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le modalità indicate al precedente punto 2.Le eventuali buste depositate dopo l’indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nel predetto avviso;
- 5)qualora sia presente il solo offerente in aumento, ovvero nell’ipotesi un cui l’aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento, il bene sarà aggiudicato definitivamente all’offerente in aumento al prezzo indicato nell’offerta;
- 6)qualora siano presenti più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta;
- 7)qualora nessuno degli offerenti in aumento sia presente, il bene sarà definitivamente aggiudicato a colui che risultava aggiudicatario provvisorio a seguito della vendita con incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l’offerta in aumento nel termine di cui all’art. 584, primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all’attivo della procedura;
- 8)nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a rilancio minimo indicato nel presente avviso per l’ipotesi di vendita con incanto;
- 9)se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura della gara;
D – Disposizioni relative al pagamento del prezzo e degli oneri accessori
a)il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato (entro il termine indicato nell’offerta nel caso di vendita senza incanto e, comunque, non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione oppure entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva nel caso di vendita con incanto o a seguito di aumento di quinto), mediante deposito presso lo studio delun assegno BANCARIO circolare non trasferibile intestato a<-->.
b)qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall’art.2855 c.c.. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub lettera a); l’aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al Delegato l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;
c)qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal Notaio delegato mediante consegna di un assegno bancario circolare non trasferibile intestato intestato a <-->.
L’aggiudicatario dovrà quindi consegnare al Delegato l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585, ultimo comma, c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione: “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di € <--> da parte di <--> a fronte del contratto di mutuo a rogito <--> del <--> rep. <--> e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrive il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione, e sempre che l’Istituto mutuante ne abbia fatto richiesta, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all’Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;
- d)l’aggiudicatario è tenuto – nel medesimo termine previsto per ilprezzo - anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all’acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L’importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all’aggiudicazione. Le somme a qualunque titolo versate dall’aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione;
- e)l’importo relativo agli oneri accessori dovrà essere versato con le modalità che saranno indicate dal Delegato.
E – Disciplina della pubblicità delle vendite
A.della vendita (con o senza incanto) sarà data pubblica notizia mediante:
- 1)affissione dell’avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all’albo del Tribunale di <-->;
- 2)pubblicazione sul quotidiano “<-->” nonché sul quotidiano locale “<-->”, in un termine non superiore a <--> e non inferiore a <--> giorni prima della data fissata per la vendita, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo le seguenti informazioni:
- a.numero di ruolo della procedura;
- b.nome del Giudice dell’esecuzione;
- c.nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;
- d.diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);
- e.tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
- f.comune ed indirizzo ove è situato l’immobile;
- g.caratteristiche ed eventuali pertinenze (vani, piano, interno, ecc.);
- h.condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);
- i.ammontare del prezzo base;
- j.rilancio minimo nell’ipotesi in cui si debba procedere a gara tra gli offerenti;
- k.termine per la presentazione delle offerte;
- l.data, luogo ed ora fissata per l’apertura delle buste e per l’eventuale gara tra gli offerenti;
- m.orario di apertura delle buste;
- n.espressa indicazione che maggiori informazioni sono reperibili suiinternet www.astegiudiziarie.it e www.tribunaletivoli.com;
- 3)pubblicazione del presente avviso e dell’elaborato peritale posto alla base della vendita completo di tutti i suoi allegati, almeno <--> mesi prima e fino al giorno della vendita sul sito internet www.tribunale.<-->.com nonché sul sito www.astegiudiziarie.it;
- B.della vendita disposta a seguito di offerta in aumento di quinto sarà data pubblica notizia nelle forme e nei termini che saranno indicati nell’avviso che tale vendita dispone.
PRECISA CHE
-tutte le attività di cui all’art. 576 e seguenti del codice di procedura civile saranno effettuate presso lo studio del Delegato in <--> Via<-->
-all’incanto dovrà partecipare un rappresentante del creditore procedente o di un creditore munito di titolo esecutivo; in caso di mancata comparizione all’incanto del creditore procedente o di un creditore munito di titolo esecutivo, il Notaio sospenderà le operazioni delegate e le riprenderà su istanza scritta di uno dei soggetti sopra indicati;
-In nessun caso il professionista delegato sospenderà o ritarderà le operazioni dei vendita su invito o richiesta di parte senza previa disposizione in tal senso del G.E.;
-Maggiori informazioni potranno essere acquisite chiamando il custode giudiziario al numero <-->. o scrivendo all’indirizzo mail: <-->
<-->, lì <-->
Il Custode Giudiziario
<-->
Si notifichi a:
1) <--> presso la sua residenza in <--> , via <-->, <-->;
2) al creditore procedente <--> nel domicilio eletto in <-->.via<-->..presso lo studio dell’Avv. <-->
3) <-->, n. q. di legale rappresentante della <-->, creditore iscritto non intervenuto
4) SI CHIEDE L'AFFISSIONE ALL’ALBO DEL TRIBUNALE CIVILE DI <--> per almeno tre giorni consecutivi.