Adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico
processo amministrativo telematico - 27 gennaio 2017 . Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, dott. Torsello, ha emanato la Circolare prot. 1244 del 27 gennaio 2017
Oggetto: Adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico
Con il processo amministrativo telematico (PAT) la Giustizia amministrativa ha iniziato un percorso profondamente nuovo e, come tale, particolarmente stimolante.
Siamo certi che in questo importante passaggio tutti gli attori del processo dimostreranno piena apertura a recepire gli aspetti innovativi della riforma.
È naturale, però, che una riforma così radicale sia destinata a creare, nel breve periodo, talune criticità.
In questa prospettiva il Tavolo di monitoraggio costituito con l’Avvocatura sta offrendo significative proposte e importanti suggerimenti per introdurre miglioramenti e modifiche dell’attuale assetto tecnico-organizzativo, al fine di rispondere alle necessità che la concreta applicazione del PAT fa emergere.
L’esperienza di queste prime settimane - anche alla luce di quanto emerso nell’ultimo incontro - induce ad alcune brevi riflessioni.
Innanzi tutto, prima dell’avvio del PAT, non erano rari i casi in cui l’atto di costituzione in giudizio o la delega ricevuta dal dominus della causa a presenziare all’udienza, fossero depositati proprio in udienza (camerale o pubblica).
Peraltro, poiché, com’è noto, dal 1° gennaio 2017 per i ricorsi trasmessi con modalità telematiche ciò non è più possibile - dovendo tutti i depositi (salvi casi eccezionali) avvenire digitalmente - si rende necessario che tali incombenti siano effettuati prima dell’udienza, o, se non è possibile, che l’avvocato si presenti con supporto informatico contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico.
Inoltre, nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapportotra i magistrati amministrativi ed il Foro - collaborazione che si è ancora più intensificata in occasione dell’entrata in vigore del PAT – si coglie l’occasione per chiedere il rispetto dell’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, che prescrive che per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, “deve” essere deposita “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Sarebbe auspicabile il deposito di due copie cartacee.
Tale deposito può avvenire anche a mezzo posta nello stesso periodo in cui si trasmette lo scritto difensivo con modalità telematiche.
Confidando nella piena collaborazione di tutta l’Avvocatura, porgo i più cordiali saluti.