Notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES- Tar Basilicata 16 febbraio 2017, n. 160
Processo amministrativo – Notifica del ricorso – A mezzo Pec – Prima dell’adozione delle Regole tecniche – Ammissibilità. Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Notifica del ricorso – Con il formato di firma digitale CAdES anzichè PAdES – Inesistenza della notifica. dal sito we giustizia-amministrativa.it
E’ ammissibile il ricorso notificato in forma telematica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, tale essendo solo la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita (1).
Dal 1° luglio 2016, è inesistente la notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, equivalendo ad una notifica priva di sottoscrizione (2).
(1) Il Tar si è così discostato dalle conclusioni cui era pervenuta la sez. III del Cons. Stato con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189, secondo cui la notifica Pec era inesistente (e dunque non sanabile) non essendo disciplinata dalle Regole tecniche (all’epoca della pronuncia non ancora adottate. Lo saranno poi con d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. Solo con tali regole, ad avviso del giudice di appello, l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo Pec potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame.
Ha quindi concluso la sez. III che “tale carattere non può certo invero oggi negarsi in virtù di una affermata tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta ‘tendenza’ rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l’ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata”.
Il giudice di appello ha escluso la sanabilità della notifica effettuata a mezzo Pec, non potendo valere a tal fine la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica (in quanto si tratta di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l’idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un’ipotesi di errore scusabile), in alcun modo sanabile; quand’anche, tuttavia, si volesse ritenere che una notifica eseguita mediante ricorso ad una forma non utilizzabile in quanto non espressamente prevista come tale nel paradigma legislativo degli atti di notifica valga a concretizzare non una ipotesi di inesistenza ma piuttosto di nullità della stessa, comunque in tal caso, sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica.
(2) Ha chiarito il Tar che gli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico ) – applicabili ai sensi dell’art. 21, comma 1, di detto decreto a decorrere dal 1° luglio 2016 – hanno previsto l’obbligo del formato di firma digitale PAdES, il quale si caratterizza per l’applicazione PDF, che consente la lettura immediata dei documenti digitali. Non hanno invece previsto il formato di firma digitale CAdES, la cui applicazione consente la lettura del documento digitale, soltanto accedendo tramite il programma CAdES.
L’utilizzo di tale ultimo formato comporta, ad avviso del Tribunale, non la nullità ma l’inesistenza della notifica, che è quindi non sanabile, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con formato di firma digitale diverso da PAdES equivale ad una notifica priva di sottoscrizione.