Commercialisti - delegati vendite presso i tribunali - elenchi 2018-2020
Elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili o mobili - Triennio 2018 – 2020 - Roma domande dal 28.11.2017
Come previsto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con informativa n. 57/2017 del 2 novembre scorso, la formazione degli elenchi seguirà le regole del testo vigente prima delle modifiche apportate all'art. 179 ter dal D.lgs 59/2016, in quanto non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo del Ministero della Giustizia
Roma - triennio 2018-2020 - Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ogni triennio comunica ai Presidenti dei Tribunali dei Circondari di riferimento gli elenchi dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili. Tale disposizione è stata modificata dal decreto legge n.59 del 2016, convertito dalla legge n.119/2016, rimandando a un successivo decreto ministeriale di attuazione la definizione, in particolare, dei criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono l’iscrizione nell’elenco e le modalità di tenuta dell’elenco medesimo.
A tutt’oggi il previsto decreto ministeriale non risulta emanato, dunque, la specifica disposizione relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti non può essere applicata.
Pertanto, a partire dal 28 novembre e fino al 15 dicembre, nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine, sarà disponibile un’apposita funzione che consentirà agli Iscritti di trasmettere automaticamente le proprie dichiarazioni di disponibilità, semplicemente compilando online i modelli predisposti. Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine di Roma.
Una volta formati gli elenchi “generali” presso i tribunali, le operazioni di vendita saranno delegate dal giudice dell’esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo meccanismo di nomina resterà in vigore fino allo scadere dei dodici mesi successivi all’emanazione del decreto del Ministero della giustizia, come previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. - c.p.c..