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086 Moratoria nel concordato in continuità- Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 186-bis(Concordato con continuità aziendale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 86 - Moratoria nel concordato in continuità.

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

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Art. 86 Moratoria nel concordato in continuità (1)

  1. Il piano può prevedere una moratoria «non superiore a due anni» fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 13 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».


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