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161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto - Dlgs 14/2019 -Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.


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