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164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.


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