238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
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Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.
la giurisprudenza |green
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