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238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.

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Documenti collegati:

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Art. 238 Concorso dei vecchi e nuovi creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 122 (Concorso dei vecchi e nuovi creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - {tab Articolo vigente     |red} Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno...

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