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261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo

Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

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Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.


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