261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo
Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
la giurisprudenza |green
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