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050 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

Articolo vigente     |red

Art. 50 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (1)

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della metà» sono soppresse.

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