265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società - Dlgs 14/2019 -Art. 152 (Proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 152 (Proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
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Art. 265 Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 152 (Proposta di concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
- a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
la giurisprudenza |green
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