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266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società - Dlgs 14/2019 -Art. 153 (Effetti del concordato della società). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 153 (Effetti del concordato della società). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.

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Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.


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