266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società - Dlgs 14/2019 -Art. 153 (Effetti del concordato della società). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 153 (Effetti del concordato della società). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
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Art. 266 Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 153 (Effetti del concordato della società). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
la giurisprudenza |green
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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello