327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello