032 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione - Dlgs 14/2019 (Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 32 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 32 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione
1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
comma abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello