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093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 93 Pubblicità del decreto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 93 Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.

-------------Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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Documenti collegati:

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