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152 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili - Dlgs 14/2019 -Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 152 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 152 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza.

Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima é superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se é stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 107.

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

-------------Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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152 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili - Dlgs 14/2019 -Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 152 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili - Dlgs 14/2019 -Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - creditori con privilegio o pegno su mobili – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018 (Rv. 647144 - 02)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - creditori con privilegio o pegno su mobili – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018 (Rv. 647144 - 02)
Possibilità di vendita da parte del creditore - Esplicazione di autotutela in senso proprio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ripartizione con il piano di riparto - Necessità - Rispetto cause di prelazione - Necessità. L'art. 53 l.fall., se pure riconosce ai creditori privilegiati...

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