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Obbligo dell'agente di restituzione del campionario – Cass. n. 30768/2021

Agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Risoluzione del contratto - Obbligo dell'agente di restituzione del campionario - Sussistenza - Fattispecie.

 

La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l'obbligo di restituzione del campionario di cui l'agente aveva la disponibilità, in ragione dell'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l'obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la permanenza dell'interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per la pregevolezza dei modelli e dei materiali).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30768 del 29/10/2021 (Rv. 662606 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742

 

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Cassazione

30768

2021