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Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20669 del 31/07/2019 (Rv. 654992 - 01)

Difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. - Diritto alla liquidazione per la voce "esame e studio" - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ambito del giudizio penale, il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., ha diritto alla liquidazione dell'onorario anche per la voce "esame e studio", di cui al n. 2 della Tabella allegata alla c.d. Tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali, emanata con d.m. n. 585 del 1994, in esecuzione del d. lgt. n. 170 del 1946, quale modificato dall'art. 1 della l. n. 536 del 1949 e dalla l. n. 1051 del 1957, applicabile "ratione temporis"; detto onorario è dovuto prima dell'effettiva partecipazione ad ogni udienza camerale o dibattimentale per compensare l'attività diretta a conoscere i fatti di causa e i loro profili giuridici, seppur in tempi ristretti e compatibilmente con la prosecuzione dell'udienza in cui è avvenuta la nomina, al fine di consentire l'esercizio da parte del prevenuto, a mezzo del nuovo difensore, del diritto di difesa costituzionalmente garantito, restando indifferenti le modalità dello svolgimento dell'udienza.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20669 del 31/07/2019 (Rv. 654992 - 01)