Liquidazione del compenso per detta fase – Cass. n. 8561/2023
Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Liquidazione delle spese di lite - Fase istruttoria - Assenza di attività - Liquidazione del compenso per detta fase - Necessità - Fondamento.
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 02)