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Opposizione allo stato passivo – Cass. n. 23472/2020

Competenza civile - connessione di cause - Opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall.- Testo anteriore al D.l.g.s n. 5 del 2006 - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - In genere.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, così come disciplinato dall'art. 98 l.fall., nel regime anteriore alle riforme del 2006, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo appunto l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di un'eccezione, così da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23472 del 27/10/2020 (Rv. 659535 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_032, Dlgs_14_2019_art_206, Cod_Proc_Civ_art_036

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cassazione

23472

2020