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concorrenza‭ (‬diritto civile‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11904‭ ‬del‭ ‬28/05/2014

Azioni derivanti da condotta anticoncorrenziale‭ ‬-‭ ‬Competenza in unico grado della corte d'appello‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Principio di osservanza delle forme proprie del procedimento innanzi al giudice adito‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11904‭ ‬del‭ ‬28/05/2014


Per le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o il risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale,‭ ‬l'art.‭ ‬33‭ ‬della legge‭ ‬10‭ ‬ottobre‭ ‬1990,‭ ‬n.‭ ‬287,‭ ‬stabilisce la competenza funzionale della corte d'appello,‭ ‬che si giustifica sia per la presenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante per la concorrenza,‭ ‬con conseguente circoscrizione del‭ "‬thema decidendum‭"‬,‭ ‬sia al fine di favorire la sollecita definizione delle controversie.‭ ‬Ne consegue che devono osservarsi le forme processuali proprie dei procedimenti innanzi giudice adito se non‭ ‬è diversamente stabilito e,‭ ‬quindi,‭ ‬le norme dettate per il giudizio di primo grado si applicano solo se non incompatibili.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha disatteso le censure del ricorrente che lamentava l'assenza di una scansione del procedimento davanti alla corte d'appello in udienza di prima comparizione e udienza di trattazione,‭ ‬propria del giudizio di primo grado‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11904‭ ‬del‭ ‬28/05/2014