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Obblighi informativi a carico dell'intermediario – Cass. n. 22513/2021

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi a carico dell'intermediario - Contenuto - Fattispecie.

 

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve ¡'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22513 del 09/08/2021 (Rv. 662346 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218

 

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Cassazione

22513

2021