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Domanda di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato – Cass. n. 38537/2021

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante - conflitto d'interessi - Domanda di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato - Valutazione in concreto del singolo atto - Condizioni - Predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato - Esclusione della condotta abusiva del rappresentante.

 

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 38537 del 06/12/2021 (Rv. 663165 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1394

 

Corte

Cassazione

38537

2021