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Presunzione di insussistenza del pregiudizio – Cass. n. 37850/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Irragionevole durata del processo penale - proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del pregiudizio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

 

In tema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, proposta con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui prevede la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, in quanto, operando solo sul piano probatorio, la citata disposizione pone a carico dell'imputato una presunzione relativa di insussistenza del danno, fondandola sulla considerazione che se, da un lato, il protrarsi del procedimento oltre un tempo ragionevole provoca un danno al soggetto che ne è parte, dall'altro egli trae vantaggio dal protrarsi del giudizio, perché così si sottrae alla condanna e all'applicazione della pena grazie alla prescrizione del reato, ai cui effetti potrebbe comunque rinunciare, togliendo così rilievo al fatto su cui si basa la presunzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 37850 del 28/12/2022 (Rv. 666483 - 01)

 

Corte

Cassazione

37850

2022